Art. 11.
(Cooperative edilizie)

      1. Le cooperative edilizie formate da personale in servizio presso le Forze armate, Comparto difesa, hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione sulle aree demaniali dismesse o in via di dismissione.
      2. La Forza armata competente predispone gli elenchi delle aree di cui al comma 1, da rendere noti attraverso pubblicazioni periodiche.

      3. Le cooperative edilizie formate da personale in servizio presso le Forze armate, Comparto difesa, possono stipulare accordi di programma con i comuni, che non rivestono la qualifica di capoluogo di provincia, i quali intendono concedere aree urbanistiche da riqualificare, in attuazione dei piani regolatori generali, con esclusione delle aree sottoposte a vincoli di inedificabilità o di natura paesaggistica e ambientale.